Quella della tumulazione della salma è, ancora oggi, la scelta post-mortem preferita dagli italiani. Ciò nonostante, la cremazione (ovvero la volontà di ridurre in cenere i propri resti corporei), anche nel nostro Paese, è in costante aumento.
Sì, la legge (l. 130/2001) ammette che, dopo la cremazione le ceneri restino in casa. In questo modo si aggiorna la precedente normativa (l’art. 340 del r.d. 1265/1934). L’aleatorietà di alcuni aspetti della nuova legge è stata tuttavia sanata solo con la pronuncia del Consiglio di Stato del 2003 (il parere 2957/3 del 29 ottobre 2003), che ha, di fatto, ratificato la possibilità che le ceneri possano essere affidate alla famiglia del defunto. Tuttavia, benché la legge consenta di custodire a casa le ceneri dei propri cari, occorre rispettare in maniera rigorosa alcune norme.
L’affidamento delle proprie ceneri (ossia l’indicazione del “custode” dell’urna), al pari della volontà di essere cremati, deve essere formulato per iscritto.
Dunque 1) all’interno di una disposizione testamentaria, 2) espressa in maniera verbale ai parenti più prossimi (in assenza del coniuge), 3) in presenza di un’iscrizione del defunto ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. In ogni caso, l’affidamento delle ceneri dev’essere sempre autorizzato dall’ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso.
Sì, è sempre obbligatorio garantire l’identificazione del defunto. Pertanto, sull’urna dovrà essere apposta una targa ben riconoscibile con nome, cognome, data di nascita e del decesso.
I requisiti sono indicati dai singoli comuni, ma dev’essere composta da un materiale resistente ed infrangibile. Tuttavia, non è prescritto uno spessore minimo del materiale di realizzazione (normalmente metalli zincati, ma anche legni). L’urna è divisa in due parti: quella interna di zinco o plastica che contiene le ceneri; e la parte esterna solitamente costituita da materiali pregiati, come marmi, legni, argenti e ceramiche.
Avere cura dellʼurna è un dovere giuridico, anche perché la manomissione dei sigilli o la dispersione del contenuto, senza alcuna autorizzazione, può comportare gravi responsabilità penali (il codice infatti punisce la sottrazione e la distruzione del cadavere, anche se cremato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.582 a 12.911 euro). Per questo, al momento della consegna, viene redatto un verbale che identifica l’affidatario, ovvero colui che si assume la responsabilità giuridica della custodia dell’urna.
Dal momento che la cremazione rientra tra i servizi pubblici, il costo varia in funzione del regime tariffario stabilito dallo Stato. Spetta poi ad ogni singolo comune la facoltà di modificare i prezzi del servizio, senza comunque mai superare la soglia statale prevista. Occorre, perciò, tenere presente questo aspetto in fase di organizzazione del funerale, insieme a tutti i servizi scelti dalla famiglia per accompagnare l’ultimo viaggio del proprio defunto.
La corretta collocazione dellʼurna è sottoposta a controlli da parte della Polizia Municipale (https://www.poliziamunicipale.it/) e ispezioni da parte di personale del comune.
Lʼurna deve essere conservata in luogo sicuro e stabile, lontano da possibili aperture o rotture casuali e accidentali o profanazioni. Una volta affidata, l’urna non può essere spostata a proprio piacimento, ad esempio portandola con sé in una diversa abitazione. Anche in questo caso occorrerà una specifica autorizzazione.
L’affidatario dellʼurna può decidere di rinunciare alla conservazione della stessa con una dichiarazione sottoscritta all’Ufficiale dello Stato Civile, restituendo così lʼautorizzazione ricevuta e impegnandosi a collocare l’urna in cimitero pagandone le dovute spese.
Onoranze Funebri Gori S.R.L.
Via Pacchioni,302 (zona cimitero urbano) 47521 Cesena FC
Piva/CF/Reg.Imp 03282210404
Tel & Fax: 0547 611 059
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